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ROMA: PIANI DI ZONA A PONTE GALERIA, LA PROTESTA

ROMA: PIANI DI ZONA A PONTE GALERIA, LA PROTESTA

Tra un mese gli immobili finiranno all’asta, e nove famiglie rischiano di essere sgomberate.

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Una risposta

  1. Sono state raccontate diverse falsità.
    Questa è la sentenza di 1° grado che da ragione alla Cooperativa e torto ai 9 abusivi che come recita la sentenza dice “Disinteressandosi per le sorti della cooperativa di cui fanno parte e degli altri soci” infatti i soci del piano integrato di TRIGORIA saranno privati della loro casa, a cui aspiravano dal 1997.
    =============================================================================
    N. R.G. 74210/2015
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
    SEZIONE XVI CIVILE
    SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

    Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
    dott. Giuseppe DI SALVO – Presidente
    dott. Stefano CARDINALI – Giudice
    dott. Enrica CIOCCA – Giudice relatore

    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 74210/2015 assunta in decisione all’udienza del 6/5/2019 promossa da:
    P.V. *******************************************************************************
    A.R. *******************************************************************************
    A.H. *******************************************************************************
    G.D. *******************************************************************************
    D.C.A. *****************************************************************************
    P.R. *******************************************************************************
    B.T. *******************************************************************************
    B.M. *******************************************************************************
    R.D. *******************************************************************************
    rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Perticaro in virtù di mandato in calce all’atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Roma, via ************** , presso lo studio del difensore
    ATTORI

    C O N T R O

    SAGITTARIO CASA FELICE SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. (P.I.: 01205301003),
    in persona del Presidente del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Rosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Roma, via *********, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
    CONVENUTA

    OGGETTO: impugnazione di deliberazione assembleare di società ex art. 2378 c.c.

    ……

    Gli attori pongono una questione legata all’importo per l’acquisto degli appartamenti e sul mancato rispetto del prezzo massimo da parte della cooperativa, …..

    Il motivo di esclusione, però, non attiene al prezzo di acquisto degli immobili quanto all’adempimento degli obblighi assunti come soci della cooperativa convenuta.

    ….
    Nello Statuto della cooperativa è previsto, …, all’art. 10 … “oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: (…) b) che, senza giustificati motivi, non adempia i doveri derivanti dalla qualità di socio o agli impegni a qualunque tutolo assunti verso la società. L’esclusione potrà aver luogo però se trascorsi 30 (trenta) giorni dall’intimazione a rimuovere la inadempienza fattagli a mezzo di lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.”

    Lo statuto prevede che gli obblighi del socio, tra l’altro, sono quelli di versare la quota sociale minima ed il sovrapprezzo annuale (art. 6 e 14), il pagamento di una quota mensile o annua per le spese di amministrazione determinata dall’assemblea (art. 7) e l’obbligo di versare le quote di anticipo sul prezzo dell’appartamento richiesto nella misura e nei termini fissati dal CdA (art. 7).
    La cooperativa resistente ha prodotto per ciascun socio escluso che ha impugnato la delibera la sua scheda socio e lo stato dei pagamenti per ciascuno, oltre alla documentazione relativa al frazionamento del mutuo, dando così prova delle somme richieste.

    I soci odierni attori nulla hanno prodotto a dimostrazione di somme versate alla società superiori a quelle alla stessa risultanti,

    ma hanno, anzi, ricompreso nel novero delle somme versate anche la quota sociale, gli oneri annuali, le migliorie richieste e le somme versate non alla cooperativa, ma direttamente alle ditte che hanno eseguito i lavori, tutte somme che esulano da quanto richiesto dalla cooperativa in acconto prezzo per far fronte al mutuo.

    Non va dimenticato che i soci, all’unanimità dei soci presenti, con delibera assembleare del 25 luglio 2006 avevano dato atto che l’interesse prevalente era la realizzazione del programma sociale, si erano impegnati a contribuire anche con fondi propri laddove i mutui e le risorse sociali non fossero risultate sufficienti, mentre in concreto non hanno versato neanche il preammortamento del mutuo ricevuto dalla cooperativa.

    Detta delibera è stata assunta dopo le vicende che avevano coinvolto esponenti della Cooperativa Casa Lazio
    ….
    Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sull’ammontare di ciascun prezzo di cessione o dell’ammontare di ciascuna quota di frazionamento del mutuo …

    i soci odierni attori, … non hanno versato alcuna somma oppure hanno versato alcune quote di preammortamento, lasciando inevasi i pagamenti delle somme residue di preammortamento e le quote di mutuo dovute fino alla diffida.
    Gli odierni attori non hanno in alcun modo dimostrato di aver adempiuto ai loro obblighi sociali, non avendo dimostrato neanche di aver corrisposto quello che loro stessi indicano come prezzo massimo di cessione, ma si sono resi totalmente inadempienti verso la cooperativa, diffidata da Unicredit al pagamento delle somme ricevute a titolo di mutuo.
    Non vi è dubbio che la cooperativa dovrà scomputare le somme di eventuali finanziamenti pubblici, una volta ricevuti, al pari delle somme spettanti a titolo di risarcimento, una volta incassate, ma, nel frattempo, era onere dei soci tenere una condotta conforme al raggiungimento dello scopo sociale ed agli oneri della cooperativa di cui facevano parte e da cui hanno ricevuto la disponibilità di alloggi di cui non hanno sostenuto i relativi oneri.

    … nel caso di specie i soci non hanno contribuito neanche a far fronte alle spese di preammortamento di un mutuo di certo incassato dalla cooperativa e che era risultato indispensabile per poter completare i lavori.

    I soci non hanno lamentato nulla dopo la stipula del mutuo …

    … e non hanno dedotto nè dato prova di aver fatto fronte agli obblighi che la cooperativa ha loro richiesto, lamentando solo il prezzo fissato dalla cooperativa a carico di ciascun socio.

    Le difese degli attori non possono essere condivise, in quanto è di tutta evidenza…, che i soci non possono decidere se e quando e come adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della cooperativa ed alle richieste di pagamento avanzate dagli organi della cooperativa stessa, disinteressandosi per le sorti della cooperativa di cui fanno parte e degli altri soci …
    ….

    Emerge in tutta evidenza l’inadempimento colpevole degli attori, …, e la gravità dello stesso, atteso che in una società cooperativa il raggiungimento dell’oggetto sociale si fonda proprio sul regolare adempimento degli obblighi da parte di tutti i soci.

    In conclusione, alla luce della condotta degli attori che ha reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale, il provvedimento di esclusione appare pienamente giustificato e proporzionato nonché coerente con le risultanze di causa, di cui si è dato conto (cfr. Cass. 14665/02:…)

    P.Q.M.
    Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N. R.G. 74210/2015 tra P.V., G.D., R.D., D.C.A., A.R., B.T., B.M., A.H., P.R. avverso la Coop Sagittario Casa Felice s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

    1) rigetta l’impugnazione della delibera di esclusione del 7/7/2015;
    2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 10.343,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.

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